Escluse dalle gare d'appalto le vittime di concussione o estorsione aggravata che non denuncino i fatti all'autorità giudiziaria, a meno che ricorra lo stato di necessità o di legittima difesa. Giro di vite sul cosiddetto 41-bis, il regime carcerario speciale per detenuti per reati di particolare allarme sociale. All'insegna della lotta alla criminalità organizzata l'articolo 2 del ddl sicurezza. Sul fronte della stretta al 41-bis si restringono a uno al mese i colloqui possibili, che dovranno essere sempre sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e videoregistrazione. La permanenza all'aperto per chi è dietro le sbarre in regime speciale sarà in gruppi non superiori a 4 persone, per non più di 2 ore al giorno. Dovrà essere assicurata l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti.
Nuove disposizioni sui beni confiscati alla mafia e in tema di conservazione di beni sequestrati. Stretta ai benefici per i superstiti della criminalità organizzata: si potrà accedere agli aiuti pubblici solo se non ci sono rapporti di matrimonio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado con indagati o condannati per associazione a delinquere, mafiose, per tratta di persone, sequestro di persone a scopo di estorsione, traffico di stupefacenti o contrabbando. Modifiche anche alla normativa di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in odore di mafia. Ecco, in sintesi, le novità in tema di lotta alla criminalità organizzata.
Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento (articolo 2, comma 26). Punito con la reclusione da uno a 4 anni chi consente a un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-bis della legge 354/1975 di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni.
Antiriciclaggio (articolo 2, comma 3). Integrato l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti da parte dell'Alto commissario accessi e accertamenti per verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.
Appalti pubblici, infiltrazioni mafiose (articolo 2, commi 2 e 3). Modifiche al Dlgs 490/1994 (Disposizioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti). Per prevenire infiltrazioni mafiose, il prefetto può disporre accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi dei gruppi interforze. Il prefetto può disporre accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Un regolamento entro 3 mesi disciplinerà il rilascio delle comunicazioni e informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati. Integrato l'elenco dei soggetti presso i quali l'Alto commissario può eseguire accessi e accertamenti per verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso: i controlli possono essere svolti presso tutti i soggetti individuati dal decreto antiriciclaggio 231/2007.
Benefici ai superstiti della criminalità organizzata (articolo 2, comma 21). Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata: i superstiti delle vittime della criminalità possono accedere ai benefici pubblici solo se non hanno rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti cui siano state applicate misure di prevenzione o indagate per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere, associazioni di tipo mafioso anche straniere, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, riduzione e mantenimento in schiavitù, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
Beni confiscati alla mafia (articolo 2, comma 20). Modificata la disciplina del procedimento di destinazione dei beni immobili e aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose. La competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, prevede all'interno del procedimento di destinazione alcune novità: la stima del valore del bene immobile o aziendale e la proposta di destinazione (sempre non vincolante) sono avanzate dal dirigente regionale dell'Agenzia del demanio (anziché dal dirigente dell'ufficio provinciale del territorio); la stima è fatta sulla base del valore che risulta dagli atti giudiziari (anziché essere effettuata dal competente ufficio del territorio); la destinazione del bene confiscato è decisa dal prefetto della provincia di ubicazione del bene (e non più dal direttore generale del demanio); possibilità, da parte del prefetto, in caso di necessità, di richiedere una nuova stima del valore del bene prima di decidere sulla destinazione; obbligo, da parte del prefetto, di sentire – prima delle decisione - sia le amministrazioni interessate (eventualmente, in sede di conferenza di servizi) che i soggetti cui i beni sarebbero destinati in gestione (quindi, comuni, province e regioni interessate, Università Statali, Agenzie Fiscali, Amministrazioni dello Stato e Istituzioni culturali di rilevante interesse nazionale), è, invece, eliminato l'attuale obbligo di sentire sulla proposta di destinazione gli amministratori giudiziari dei beni confiscati; se il dirigente regionale dell'Agenzia del demanio non formula la proposta di destinazione entro i 90 giorni dalla comunicazione del tribunale del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto procede d'ufficio. Il termine per l'adozione del provvedimento di destinazione del bene è aumentato a da 30 a 90 giorni dalla proposta di destinazione o, in mancanza, dal decorso del termine assegnato all'Agenzia del demanio per la formulazione della proposta stessa.
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